Reati ambientali: stretta per i trasgressori

Articolo aggiornato in data 08.10.2025 a seguito della conversione in legge

Il d.l. 116 dell’8.8.2025, convertito con legge 147/2025 introduce un rafforzamento delle pene, comprese quelle detentive, già previste dal D.lgs. 152/2006 per reati legati ai rifiuti. Le norme, in vigore dal giorno 8 ottobre, colpiscono in particolare: abbandono e conferimento illecito in discarica, combustione non autorizzata, spedizioni transfrontaliere in violazione delle regole e, più in generale, qualsiasi forma di gestione dei rifiuti senza autorizzazione. Le sanzioni aumentano ulteriormente quando le violazioni pongono a rischio la salute delle persone o l’ambiente, oppure riguardano siti destinati a bonifica. Particolare attenzione viene inoltre posta alla non corretta gestione amministrativa delle scritture e delle dchiarazioni ambientali.

Nella formulazione vigente è, inoltre, prevista una aggravante specifica se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata

Da evidenziare, che nella maggior parte dei casi la legge non introduce nuove regole gestionali ma si limita a introdurre o inasprire le sanzioni per chi commette illeciti.

Tra le novità ci sono nuove misure sanzionatorie: ad esempio, la sospensione della patente per chi trasporta rifiuti illegalmente e l’esclusione o la cancellazione dall’Albo dei trasportatori di cose per conto terzi. Sono state anche introdotte fattispecie aggravanti per le attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti.

Il decreto affronta anche forme diffuse di abbandono, come mozziconi di sigaretta, piccoli rifiuti urbani (scontrini, gomme da masticare) o depositi illegali lungo le strade. Per questi casi, le violazioni potranno essere contestate anche in modalità differita, grazie alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza.

Infine, ha introdotto ulteriori fattispecie di reato ambientale tra i reati presupposto richiamati all’art. 25 undecies d.lgs. 231/2001 (tra cui il reato di “Impedimento del controllo” di cui all’art. 452 septies c.p., il reato di “Omessa bonifica” di cui all’art. 452 terdecies c.p. e i nuovi reati di “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e di “Abbandono di rifiuti pericolosi”, previsti rispettivamente dall’art. 255 bis e 255 ter d.lgs. 152/2006).

Il d.l. 116/2025 ha inoltre innalzato notevolmente le pene pecuniarie e esteso l’ambito di applicazione e la durata delle sanzioni interdittive previste dall’art. 25 undecies d.lgs. 231/2001.

Da segnalare infine che il d.l. 116/2025 ha trasformato alcune delle più comuni fattispecie di reato ambientale presupposto della responsabilità da reato degli enti – tra cui i reati di gestione illecita di rifiuti e di discarica abusiva – da reato contravvenzione a delitto, prevedendo pene detentive importanti. Viene quindi chiaramente meno in alcune fattispecie la possibilità di accedere, attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai meccanismi estintivi per il reo, applicabili per alcune ipotesi contravvenzionali.

In questo scenario diventa di vitale importanza per le imprese affidarsi a professionisti esperti nel settore ambientale, in modo tale da effettuare delle verifiche sullo stato di adeguatezza alle normative ambientali. Anche l’introduzione di modelli organizzativi 231 e l’implementazione di sisitemi di gestione efficaci ai sensi delle norme ISO 14001 o EMAS possono essere validi strumenti per ridurre il rischio e tutelare l’impresa.

Xennial srl Società Benefit grazie alla sua esperienza nel settore è in grado di supportare le organizzazioni sia in un checkup ambientale sia nell’implementazione di procedure e sistemi gestionali volti a tutelare l’organizzazione.