Contenuto di Piombo? Occhio all’ADR

Aggiornamento del giorno 16.09.2025

Oggi sul sito UNECE è stata pubblicata la firma della Francia che si aggiunge a quella di Slovenia ed Italia.

Restano valide le considerazioni fatte in precedenza

Aggiornamento del giorno 12.09.2025

Oggi sul sito UNECE è stata pubblicata la firma, avvenuta il 27/08/2025, da parte della Slovenia dell’accordo M366 di cui avevamo parlato ad inzio agosto in questo articolo.

Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni affinché sia applicabile e, se del caso, è necessario tenerne copia stampata sul proprio mezzo.

L’accordo è valido, al momento, solo in Italia e Slovenia e si applica ai soli trasporti che rispettano le condizioni indicate. Non ha alcuna influenza sulle eventuali soglie della direttiva Seveso o su stoccaggi e trasporti che non rispettano le rigide condizioni segnate.

 

Aggiornamento del giorno 08.08.2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano ha depositato una proposta di accordo multilaterale ADR (M366) per derogare, in alcune condizioni, alle procedure ADR per i materiali contenenti piombo.

L’accordo ora deve essere firmato da altri stati aderenti affinché sia valido

Una volta approvato consentirà di trasportare i materiali contenenti piombo aventi numero UN 3077 senza essere soggette ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che siano soddisfatte le seugenti condizioni:

a. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
b. le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
c. sono trasportate:
i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali di 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e sono stagni alle polveri e resistenti all’acqua o sono dotati di un rivestimento impermeabile alle polveri e resistente all’acqua; o
ii. alla rinfusa secondo il codice VC1 o VC2

A settembre 2025 entrano in vigore alcune modifiche al Regolamento (UE) 2024/197 (modifica dell’Allegato VI del Regolamento CLP), che hanno comportato una riclassificazione di alcune sostanze tra cui, in particolare, il piombo metallico e altri composti. A tale proposito segnaliamo che alcune tipologie di rifiuti pur classificati come non pericolosi ai sensi delle vigenti normative possono ora rientrare nel campo di applicazione della normativa ADR, in quanto contenenti sostanze soggette a nuova classificazione di pericolo.

In particolare,

  • Piombo polverulento (particelle < 1 mm) sarà considerato pericoloso per l’ambiente se la concentrazione di Pb supera lo 0,025 %.
  • Miscele solide massicce (particelle > 1 mm, es. trucioli, spezzoni) saranno considerate pericolose se superano lo 0,25 % di piombo

Questo comporta che i rifiuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, quelli con codice EER 120103 – 120104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170406) pur restando non pericolosi potrebbero dover essere classificati come merci pericolose, ad esempio assumendo la Classe 9 – UN 3077: “Materie pericolose per l’ambiente, solide, N.A.S.” con relative annotazioni sul FIR e necessità di Documento di Trasporto ADR

È importante tenere presente che:

  • Il piombo contenuto in articoli (ad esempio tubi, barre, componenti in ottone) non è soggetto alla classificazione CLP, mentre lo stesso materiale, se presente in forma di sostanza o miscela, rientra negli obblighi di classificazione, con possibili ricadute significative sulla gestione dei rifiuti e sul trasporto.
  • Le leghe metalliche contenenti piombo presentano una solubilità in acqua molto bassa, rendendo i test ecotossicologici potenzialmente poco rappresentativi del rischio ambientale effettivo. Tuttavia, questo limite tecnico non esonera dal rispetto degli obblighi normativi derivanti dalla classificazione CLP e ADR.
  • Al momento non è previsto alcun periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni ADR: le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2025, imponendo l’adeguamento immediato da parte di tutte le aziende coinvolte.
  • Le aziende che detengono quantitativi rilevanti di miscele o rifiuti contenenti piombo potrebbero rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III), con conseguente obbligo di verifica del superamento delle soglie attraverso il calcolo delle somme pesate tra sostanze pericolose.
  • L’adeguamento normativo comporta impatti significativi anche dal punto di vista gestionale, logistico e documentale, anche per materiali che presentano un impatto ambientale reale limitato, come alcune leghe metalliche.

Questo aggiornamento normativo implica importanti impatti operativi (sia logistici che di adeguamento attrezzature e mezzi) e documentali per tutte le aziende che, nel ciclo produttivo o nella gestione dei rifiuti, movimentano sostanze o miscele contenenti questi componenti, anche solo come tracce o impurità. In particolare, è necessario:

  • verificare se la propria attività rientra tra quelle soggette all’obbligo di nomina di un Consulente ADR (DGSA);
  • garantire la formazione obbligatoria del personale coinvolto nel trasporto e nella movimentazione di merci/rifiuti pericolosi;
  • aggiornare le schede di classificazione e le procedure operative relative alla gestione dei rifiuti pericolosi, in conformità alle disposizioni dell’ADR.

Al fine di supportare le imprese in questo cambio di gestione abbiamo sottoscritto un accordo al fine di attivare un pacchetto di servizi dedicati alla corretta gestione delle merci pericolose in regime ADR, erogati in collaborazione con società partner specializzata.

Il pacchetto è pensato per supportare le imprese nella verifica della conformità normativa, nella formazione obbligatoria del personale e nella corretta classificazione e movimentazione dei rifiuti pericolosi

Per maggiori informazioni e dettagli sui servizi a supporto delle imprese scarica la circolare