MUD 2026 - Pubblicato il decreto e le istruzioni

Scadenza per la presentazione al 03 luglio 2026

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.53 del 5 marzo 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il  03 luglio 2026.

Il tardivo adempimento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza (quindi entro il 01 settembre 2026) è punito con la sanzione pecuniaria ridotta da 26,00 € a 160,00 € (art. 258 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152); successivamente a tale data si considera l’adempimento comunque omesso e la sanzione pecuniaria amministrativa comminata è compresa tra un minimo di 2.000,00 € a un massimo di 10.000,00 €.

Le novità introdotte per l’anno 2026 sono sostanzialmente fatte per raccordarsi con il mutato quadro normativo e riguardano:

  • Aggiornamento della la Scheda AUT al fine di allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nella dichiarazione ambientale MUD a quelle previste nel RENTRI;
  • Aggiornamento delle diciture relative allo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata al fine di allineare il nuovo MUD con i termini inseriti nel RENTRI;
  • inserimento nell’allegato denominato Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 dell’indicazione che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale allineandosi a quanto previsto dal RENTRI;
  • Modifica nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati al fine di allineare tale definizione al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127 recante il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
  • Modificata la sezione relativa alla Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione al fine di migliorare e monitorare il flusso di informazioni relativo alla modalità di raccolta che consente di intercettare i rifiuti costituiti da bottiglie in plastica in modo selettivo tramite eco-compattatori. Tale modifica riguarda l’inserimento, nella Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani) – punto 10.1.2.2 Raccolta differenziata, dell’informazione specifica relativa alla raccolta selettiva effettuata dai Comuni tramite eco-compattatori per il tramite di accordi/convenzioni con EPR o altri soggetti.

I soggetti obbligati alla comunicazione rifiuti

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo dall’articolo 189 del D.lgs. 152/2006, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti, ovverossia:
    • c) produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali
    • d) produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività artigianali
    • g) produttori di rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché di rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

I soggetti esonerati dalla comunicazione rifiuti

Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile a prescindere dal volume di affari
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006 (cat. 2bis)
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) ovverossia:
    • a) rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca
    • b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione e scavo
    • e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali
    • f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio
    • h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
  • i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo
  • Chi, nel 2025, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti

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