Attestazione avvenuto smaltimento

L’estate appena trascorsa è stata abbastanza movimentata dal punto di vista della normativa ambientale e, nelle prossime settimane, ci sarà modo di approfondire i vari aspetti; uno su tutti però genera quesiti da parte di chi si trova in possesso di rifiuti da avviare a smaltimento, e cioè quando cessa la responsabilità del produttore in caso di invio ad impianti autorizzati alle sole operazioni intermedie.

Che l’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti, così come formulata dal D.lgs 116/20 e come modificata dal DL 77/21, presentasse delle criticità era cosa nota e da più parti era stato scritto che si sarebbe dovuto applicare un correttivo, così alla fine il Parlamento è intervenuto per tagliare la testa al toro o, nello specifico, caso per tagliare il testo.

Nella legge di conversione (la legge 108 del 29 luglio 2021) viene eliminata dall’art. 188 del D.lgs 152/06 l’attestazione di avvenuto smaltimento e la responsabilità del produttore cessa nel momento in cui riceve la quarta copia del formulario dall’impianto intermedio.

Per il recupero in impianti intermedi non è dato sapere, anche se comunque vale sempre l’enunciato del comma 4 per cui bisogna attendere la quarta copia del formulario (o documento analogo) e soprattutto affidarsi a soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Ricordiamo che comunque si tratta di un transitorio, infatti la certificazione di avvio a recupero o smaltimento, resta invece presente nelle previsioni dell’art.188-bis tra i contenuto del decreto ministeriale che dovrà regolamentare il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

In questo panorama legislativo appare evidente che i produttori devono affidarsi a soggetti competenti e in possesso dei requisiti previsti dalle norme, Xennial srl SB grazie alla pluriennale esperienza del suo team nel settore è in grado di effettuare audit di seconda parte presso i soggetti a cui affidare il servizio di rifiuti così da verificare il possesso di tutti i requisiti previsti e il rispetto delle norme.