RENTRI - Novità nei soggetti obbligati

Tra le varie disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2025, n. 199, rientra anche una significativa modifica agli obblighi di iscrizione al RENTRI.

La norma riduce infatti il numero dei soggetti che, pur producendo rifiuti pericolosi, sono tenuti all’adempimento.

In seguito alle modifiche apportate al Codice dell’Ambiente, non sono più obbligati a iscriversi al RENTRI i Consorzi e i sistemi collettivi di gestione di specifiche categorie di rifiuti e di rifiuti di imballaggio. L’esclusione riguarda inoltre i produttori di rifiuti che non sono tenuti alla compilazione del registro cronologico di carico e scarico oppure che possono tenerlo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 190, commi 5 e 6, del decreto legislativo 152/2006.

Al riguardo si riporta il testo dei due commi che identificano i soggetti per i quali vige un regime agevolato e, quindi, non si applica l’iscrizione al RENTRI:

D.lgs. 152/06 – Art. 190 c.5

Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli Enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Questo tuttavia cambia poco rispetto allo scenario attuale, più significativa, invece, l’estensione dell’esenzione ai soggetti indicati al comma 6 che recita:

D.lgs. 152/06 – Art. 190 c.5

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01 [N.d.R. ora codice Ateco 96.21.00 – Servizi di parrucchieri e barbieri] , 96.02.02 [N.d.R. ora codice Ateco 96.22.01 – Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a.] , 96.02.03 [N.d.R. ora codice Ateco 96.22.09 – Servizi di manicure e pedicure] e 96.09.02 [N.d.R. ora codice Ateco 96.99.91 – Attività di studi di tatuaggi e piercing] che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa [N.d.r. quindi medici, veterinari, liberi professionisti, associazioni, ecc] (… omissis…)

Restano ovviamente in capo gli obblighi di conservazione dei formulari e le modalità alternative di tenuta registro attualmente vigenti.

Per tutti gli altri soggetti produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti (ad esempio autofficine, imprese di giardinaggio, imprese edili, ecc) resta invece in vigore la necessità di iscriversi entro il 13 febbraio 2026

Si ricorda, comunque, che chiunque volesse iscriversi al sistema -anche se non obbligato- può farlo, iniziando quindi ad avvalersi dei servizi digitali quali ad esempio gli XFIR

Tutti i produttori di rifiuti pericolosi che non sono esentati e non sono ancora iscritti hanno tempo fino al 13 febbraio 2026 per iscriversi

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